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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 312 del 11/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1980 n. 190 suppl. n. 1)
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Area di applicazione)
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli
impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato
destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268.
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25,
undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di
sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica
in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti
medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal
fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita',
per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle
stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi
dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori
dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di
ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto
superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle
stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di
ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al
dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni
previste dalla presente legge per il personale dei ministeri,
mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle
amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si
provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in
servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17,
e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una
legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del
predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
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