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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa
amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente
delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria e
degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti,
indipendentemente dai benefici gia' riconosciuti dalla legge 24
maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre
1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera
secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di
classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato
allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del
personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.
Il personale non docente assunto con formale provvedimento di
incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977,
n. 808, e' inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico,
nei ruoli del personale non docente delle universita' a decorrere
dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla
concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in
ruolo.
La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del
personale non docente delle universita', prevista dall'articolo 19
della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi
pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio prestato con la qualifica di operaio e' equiparato, ai
fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di
ausiliario.
Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della
legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto
dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella
quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto
al compimento delle prescritte anzianita' di anni 6, 10 e 15.
I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della
legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del
personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in
vigore della citata legge.
I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano
anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso
universita' libere successivamente statizzate.
Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25
ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del
riconoscimento di anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui
al quarto comma dello stesso articolo 16.
Le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n.
808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a
seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni
alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il
riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica
dirigenziale complessiva.
I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti
decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre
1977, n. 808.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n.
808, e' sostituito dal seguente:
"Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e
degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla
citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi
nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle universita' e dei
direttori degli istituti di istruzione universitaria".