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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata
nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti
minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento
di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu'
elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del
conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di
rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di
rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a
corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione,
una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione,
nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di
rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima
categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano
risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie
vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo
quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293.
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu'
elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite
di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila
abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari
di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli 21, secondo
comma 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei
comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di
quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.