Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 385 del 29/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1980 n. 210)
Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.
Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle
norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla
realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici
o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e'
commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:
a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, al valore, agricolo medio, determinato a norma
dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato
dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente
al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;
b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo
medio della coltura piu' redditizia tra quelle che, nella regione
agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie
superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria
stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con
popolazione fino a 100.000 abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti.
L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio secondo
quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente,
da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge.
Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione
del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a
titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.
Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennita'
determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva,
eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato
ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la
corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva.
Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n.
771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale in
Roma, i richiami che, sull'indennita' di espropriazione, leggi
speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si
intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente
legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
