Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 385 del 29/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1980 n. 210)
Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Fino all'entrata in vigore  di  apposita  legge  sostitutiva  delle
norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con  sentenza
n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate  alla
realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici
o di  diritto  pubblico,  anche  non  territoriali,  l'indennita'  e'
commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni: 
    a) per le aree esterne ai centri edificati  delimitati  ai  sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  e  successive
modificazioni,  al  valore,  agricolo  medio,  determinato  a   norma
dell'articolo 16, quarto comma, della stessa  legge  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n.  10,  corrispondente
al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare; 
    b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore  agricolo
medio della coltura piu' redditizia tra  quelle  che,  nella  regione
agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono  una  superficie
superiore al 5 per cento di quella coltivata  dalla  regione  agraria
stessa. Tale valore e' moltiplicato per un coefficiente: 
      da 2 a  5  se  l'area  ricade  nel  territorio  di  comuni  con
popolazione fino a 100.000 abitanti; 
      da 4 a 10  se  l'area  ricade  nel  territorio  di  comuni  con
popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
  L'indennita' cosi' determinata sara' soggetta a conguaglio  secondo
quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma  precedente,
da emanarsi entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della  legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione
del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennita' corrisposta a
titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva. 
  Sulla  differenza   eventualmente   risultante   tra   l'indennita'
determinata  ai  sensi  del  primo   comma   e   quella   definitiva,
eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato
ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra  la
corresponsione dell'acconto e quella dell'indennita' definitiva. 
  Fermo restando quanto e' stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n.
771, concernente l'istituzione di una seconda Universita' statale  in
Roma,  i  richiami  che,  sull'indennita'  di  espropriazione,  leggi
speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16  della
legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni,  si
intendono riferiti al valore agricolo  medio  di  cui  alla  presente
legge. 
 
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