Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 389 del 23/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1980 n. 211)
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' autostradali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo  centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie
metropolitane  di  cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modificazioni,  fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad
essi  inerenti,  e' abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate
dei  mutui  e  ne,  pagamento  delle  obbligazioni e delle cedole con
scadenza   nell'anno   1980,  rispettivamente  contratti  ed  emesse,
all'entrata   in   vigore   della   presente  legge,  dalle  Societa'
autostradali:
    autostrada del Brennero;
    autocamionale della Cisa;
    autostrada dei Fiori;
    autostrade Valdostane;
    autostrada Ligure-Toscana;
    autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
    autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
    autostrade Centro Padane;
    autostrada della Valdastico;
    tangenziale di Napoli,
nonche'  dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte
non  pagata  dai  concessionari  predetti  e pari alla differenza tra
l'ammontare  del  debito  in  scadenza ed il totale degli introiti al
netto   delle  spese  di  esercizio,  relativi  al  periodo  di  anno
precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentito  il  Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni   dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge  saranno
individuate  le  spese  di  esercizio e loro limiti da considerare ai
fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le
modalita'  e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed
il  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le  autostrade  e le ferrovie
metropolitane.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022