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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 389 del 23/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1980 n. 211)
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' autostradali.
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' autostradali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie
metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad
essi inerenti, e' abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate
dei mutui e ne, pagamento delle obbligazioni e delle cedole con
scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse,
all'entrata in vigore della presente legge, dalle Societa'
autostradali:
autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrade Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,
nonche' dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte
non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra
l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al
netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno
precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno
individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai
fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le
modalita' e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed
il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane.
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