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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 406 del 18/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1980 n. 214)
Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.
Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le
direttive C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attivita'
alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e con eccezione delle attivita' stesse i cui titolari siano
gia' in possesso del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al
terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono
autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di
esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attivita' stessa.
Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali
rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterra' le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato A, indispensabili, tenuto conto delle
attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio
delle attivita' alberghiere esistenti.
Dette prescrizioni tecniche, che avranno validita' limitata
all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma,
dovranno essere attuate sotto la responsabilita' dell'esercente entro
sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco. Per le attivita' alberghiere con
licenza d'esercizio per attivita' stagionale, il predetto termine e'
di nove mesi.
Il predetto nulla osta sara' revocato dai comandi provinciali
qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta
dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.
Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadra' se
l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta
attuazione delle prescrizioni impartite.
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