Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 440 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,
recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di
aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585,
e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o
persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di
eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti
una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso
legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti
l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente
riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di
secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per
grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono
corrisposti senza alcun limite di eta'.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di
eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"";
All'articolo 5, nel primo comma:
le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le
seguenti: "954" e "334";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio
patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per
l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI -
LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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