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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 441 del 08/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina
transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita'
sanitarie locali e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, cosi' come sostituiti nell'articolo 1 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto,
le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla"";
All'articolo 2:
nel primo comma, le parole: "e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "che deve essere
predisposto non oltre il 31 dicembre 1980";
nel secondo comma, le parole: "dalle regioni", sono sostituite
dalle seguenti: "dalle unita' sanitarie locali di cui al precedente
comma";
dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi:
"Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori
di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative
ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle
di manutenzione, provvedono direttamente le unita' sanitarie locali.
I comuni competenti per territorio possono richiedere di
sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo
12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella
legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei
contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno
in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione
straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi
sanitari.
La sostituzione di cui al comma precedente e' obbligatoriamente
efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai
precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno
somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo
sanitario nazionale";
All'articolo 4, le parole: "nel termine di cui al quarto comma
del precedente articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 1980";
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i
commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle
rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti
destinati alle unita' sanitarie locali.
In attesa dell'attuazione dei processi di mobilita' previsti
dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e
le amministrazioni presso le quali il personale e' assegnato possono
autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la
utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti
destinati alle unita' sanitarie locali e alle amministrazioni stesse,
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma
del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
all'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, il personale
ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della
formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo
24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sara'
trasferito dovra' avere decorrenza unica dal 1 gennaio 1981.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e' uniformemente stabilito in quello
dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma
dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1 luglio
1981.";
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art 5-bis. - All'articolo 24-ter del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla
regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza
non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto "";
All'articolo 6, nel primo comma, sono soppresse le parole:
"adibito alle medesime attivita'";
All'articolo 9, nel primo comma, dopo le parole:"della legge 20
marzo 1975, n. 70" sono inserite le seguenti: "nonche' dei fondi
integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia
di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto
Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni,";
All'articolo 10, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto il
seguente:
"La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente
comma, prima della verifica delle regioni, e' dalle medesime
sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla
data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I
predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la
corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente
vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo giuridico
della eventuale eliminazione dei residui attivi "";
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 10-bis. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti
economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita'
giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformita' da quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se
approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.
I trattamenti di cui al comma precedente, gia' corrisposti alla
data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano
responsabilita' per chi li ha disposti, sempreche' le amministrazioni
interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, provvedano con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a
rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo
nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";
All'articolo 11, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione
degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio
liquidazione puo' anche utilizzare il personale di cui al primo e
secondo comma del precedente articolo 5, nonche' quello di cui
all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.";
All'articolo 15:
il secondo alinea e' sostituito dal seguente:
"il terzo comma e' sostituito dai seguenti: ";
il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo
63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche
se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi
e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente
legge.";
Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 16-bis. - In deroga all'articolo 7 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
33, i comuni e le province sono autorizzati ad apportare le
variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio
finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese
per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per
le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di
previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979;
contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito
stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai
finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere
sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' prorogato al 31
ottobre 1980.
La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni,
comportera' la definizione con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro,
dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere
definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale
integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo
sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 8 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI -
PANDOLFI - LA MALFA
- FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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