Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 442 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Nuovi apporti al capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, societa' per azioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto   mobiliare  italiano  (IMI),  l'Ente  partecipazioni  e
finanziamento   industrie  manifatturiere  (EFIM),  l'Ente  nazionale
idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono  autorizzati  a  concorrere  all'ulteriore  aumento del capitale
della  Societa'  per  le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI
societa'  per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
22  marzo  1971,  n.  184,  per  l'importo  complessivo  di  lire 180
miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.
  Per  consentire  la  sottoscrizione  di  cui al comma precedente, i
fondi  di  dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
180 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.
  Il  Ministero  del  tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI,  per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la
somma  di  lire  180  miliardi da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.
  All'onere  di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione della
presente  legge  per  l'anno  finanziario  1979, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022