Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 442 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Nuovi apporti al capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, societa' per azioni.
Nuovi apporti al capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, societa' per azioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale
della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI
societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180
miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
180 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la
somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.
All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione della
presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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