Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 444 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la
regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: si applicano nei
confronti, sono aggiunte le seguenti: della gestione previdenziale
dell'ENPALS,
e, dopo la parola: provinciali, sono aggiunte le seguenti: dei
comuni e delle aziende speciali o loro consorzi.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al
terzo comma dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione
figurativa.
Art. 1-ter. - Il trattamento di integrazione salariale previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e
dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27
luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un
massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati
lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei
lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il
predetto termine di sei mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e'
effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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