Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 46 del 28/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1980 n. 66)
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote
iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte
dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono
liquidate a stralcio.
La liquidazione a stralcio e' ammessa per le quote, non superiori a
lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente
presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora
intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione
che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro
competenza.
Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a
pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli
uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.
Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote
iscritte in: ruoli per la cui riscossione e' intervenuta decadenza
dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la
prescrizione.
La liquidazione a stralcio e' effettuata escludendo dal rimborso
una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative
allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse
dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria.
Mancando la possibilita' di far riferimento al quinquennio 1969-73,
la percentuale media di esclusione e' determinata sulla base delle
quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.
Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio
decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e
dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.
Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato all'esattore,
il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facolta' di
ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente
di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.
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