Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 46 del 28/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1980 n. 66)
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  domande  di  rimborso  a  titolo  di inesigibilita' delle quote
iscritte  nei  ruoli  emessi  dagli uffici distrettuali delle imposte
dirette  e  posti  in  riscossione  sino  a  tutto  l'anno  1974 sono
liquidate a stralcio.
  La liquidazione a stralcio e' ammessa per le quote, non superiori a
lire  5  milioni,  comprese nelle domande di rimborso tempestivamente
presentate  sino  al  31  dicembre  1975, per le quali non sia ancora
intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione
che  risultino  espletati  dagli  esattori  gli  adempimenti  di loro
competenza.
  Le  domande  di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a
pena  di  decadenza,  alle intendenze di finanza per il tramite degli
uffici  distrettuali  delle  imposte  entro  due  mesi  dalla data di
pubblicazione della presente legge.
  Il  limite  di  importo di lire 5 milioni non si applica alle quote
iscritte  in:  ruoli  per la cui riscossione e' intervenuta decadenza
dall'esercizio  della  procedura privilegiata, ovvero sia maturata la
prescrizione.
  La  liquidazione  a  stralcio e' effettuata escludendo dal rimborso
una  percentuale  dell'ammontare  complessivo  delle domande relative
allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse
dal rimborso nel quinquennio 1969-73 per la medesima esattoria.
  Mancando la possibilita' di far riferimento al quinquennio 1969-73,
la  percentuale  media  di esclusione e' determinata sulla base delle
quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.
  Alla  liquidazione  provvede  l'intendente  di  finanza con proprio
decreto,    sentito    il    parere   dell'ufficio   distrettuale   e
dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.
  Il  decreto  dell'intendente di finanza e' notificato all'esattore,
il  quale,  entro  trenta  giorni dalla notificazione, ha facolta' di
ricorrere  al  Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente
di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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