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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione
del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle
Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni
internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo
di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di
livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative
nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la
partecipazione alle gare sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti
e' a carico del CONI.
Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma
e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui
al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della
nomina.
I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente
legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
temporanee.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI -
PANDOLFI - D'AREZZO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO