Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 54 del 06/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1980 n. 70)
Interventi a sostegno delle attivita' musicali.
Interventi a sostegno delle attivita' musicali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle
attivita' musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo
comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore
degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n.
291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.
Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui
alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea,
della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle
attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto
1967, n. 800, e' elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere
presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura
musicale nel Mezzogiorno.
A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di
lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo
teatro alla Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi
degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma
dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul
fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e
successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000
milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di
contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a)
del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto
1967, n. 800, e determinata in misura non superiore a lire 500
milioni.
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