Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 54 del 06/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1980 n. 70)
Interventi a sostegno delle attivita' musicali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  della  nuova disciplina delle
attivita'  musicali,  lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo
comma,  lettera  a),  della  legge  14 agosto 1967, n. 800, in favore
degli,  enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche
assimilate,  aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n.
291, e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.
  Limitatamente  allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui
alla  quota  stabilita  dall'articolo  1, primo comma, quarto alinea,
della  legge  9  giugno  1973,  n.  308,  destinato al sostegno delle
attivita'  musicali  indicate  nel  titolo  III della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  e'  elevato  a lire 18.500 milioni, anche per tenere
presenti   le  particolari  esigenze  dello  sviluppo  della  cultura
musicale nel Mezzogiorno.
  A  valere  sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di
lire  3.500  milioni,  di  cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo
teatro  alla  Scala di Milano, e' riservata al sostegno dei programmi
degli   enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche
assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.
  Lo  stanziamento  del  fondo  speciale  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul
fondo  di  cui  all'articolo  2,  lettera  b),  della  legge stessa e
successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000
milioni.  La  quota  del  fondo  stesso destinata alla concessione di
contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a)
del  secondo  comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto
1967,  n.  800,  e  determinata  in  misura  non superiore a lire 500
milioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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