Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 634 del 09/10/1980 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1980 n. 282)
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza  sono  reclutati,  con  il  grado di tenente, fra
coloro  che  abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di
istruzione presso l'Accademia del Corpo.
  Al  corso  anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
    a)  siano  ufficiali  delle  categorie del congedo dell'Esercito,
della  Marina o dell'Aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e,
se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di
indizione del bando di concorso;
    b)  siano  in  possesso  di  uno  dei seguenti diplomi di laurea:
giurisprudenza,    scienze    politiche,    scienze   statistiche   e
demografiche,  scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche
ed  economiche,  economia e commercio, scienze economiche e bancarie,
scienze  economiche,  economia  aziendale, economia politica, scienze
bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;
    c)  non  abbiano  superato  il  trentacinquesimo  anno  di eta' e
posseggano  tutti  gli  altri requisiti prescritti per l'arruolamento
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
  I  requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del
presente  articolo  per  gli  ufficiali di complemento, devono essere
posseduti al momento dell'ammissione al corso.
  La durata del corso non puo' essere inferiore a nove mesi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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