Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 78 del 19/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1980 n. 81)
Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, e sostituito
dal seguente:
  "Per  le  manifestazioni  sportive  organizzate  e  svolte sotto il
controllo  del  CONI  e  degli  enti  di  propaganda  e di promozione
sportiva,  l'imposta  sugli  spettacoli,  di  cui  al  punto 2) della
tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  e  dovuta  nelle  seguenti misure, se negli
impianti  sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi,
almeno  il  40  per cento dei posti e destinato a biglietti fino a L.
3.150 nette:
    corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento;
    corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 13.000 nette, il 15 per
cento;
    corrispettivi  da  L.  13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20
per cento;
    corrispettivi  da  L.  18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25
per cento;
    corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50 per cento.
    Per  l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi
svolti  in palestre, palazzi dello Sport ed altri impianti chiusi, la
riserva   dei  posti  per  biglietti  fino  a  L.  3.150  nette  deve
corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.
    Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti e
fissato  fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti
e' dovuta nella misura dell'1 per cento".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare corte legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 marzo 1980

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - D'AREZZO -
                                                 ANDREATTA - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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