Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 782 del 28/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1980 n. 327)
Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e
la  fiscalizzazione  degli  oneri sociali, a decorrere dal periodo di
paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza
del  periodo  di  paga  in  corso  alla data del 30 giugno 1981, sono
ridotte  di  6,64  punti  percentuali  le  aliquote complessive della
contribuzione  per  l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a
carico  delle  imprese  industriali ed artigiane operanti nei settori
manufatturieri ed estrattivi nonche' delle imprese impiantistiche del
settore   metalmeccanico,   risultanti  dalla  classificazione  delle
attivita'  economiche  adottata dall'Istituto centrale di statistica,
sempre  che  le  imprese  interessate assicurino ai propri dipendenti
trattamenti  economici  non  inferiori  a  quelli minimi previsti dai
contratti   collettivi   nazionali   di   categoria  stipulati  dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative o presenti in
seno al CNEL.
  Per  lo  stesso  periodo  ed  alle medesime imprese che operano nei
territori  di  cui  all'articolo  1 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riconosciuta una ulteriore
riduzione di 2,54 punti percentuali.
  Qualora  l'importo  delle  riduzioni  previste  dai  commi suddetti
superi  l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle
imprese,  l'eccedenza  va  detratta  dagli  altri  contributi  dovuti
all'INPS  dalle  imprese  medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza
per   le   imprese  che  occupano  personale  iscritto  presso  Fondi
sostitutivi  dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi
dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.
  Il  termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma
dell'articolo   22  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e'  prorogato  fino  alla  scadenza del periodo di paga in corso alla
data del 30 giugno 1981.
  La   spesa   derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutata  per  l'anno  finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sara'
iscritta  nello  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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