Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 784 del 28/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1980 n. 327)
Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire
all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI
di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale
sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge 22 marzo 1971, n. 184.
A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro e' autorizzato a
conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero
delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.
La GEPI destinera' la somma complessiva di lire 168 miliardi
esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando,
sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi
interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate
nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.
Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente
specificate per singole aziende, in relazione alla situazione
economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del
Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione ai punti
di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio
1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle
aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa'
aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a
consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.
La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori
licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente,
dei quali e' autorizzata l'assunzione.
Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori predetti
l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data
della deliberazione del CIPI.
La limitazione alle sole attivita' industriali private di cui
all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non
si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
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