Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 80 del 19/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1980 n. 82)
Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  vendite  straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di
fine  stagione,  di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o
ribassi,  a  prezzi  scontati  o  ribassati e tutte le altre che, con
sinonimi,  comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano
presentate   come   occasioni   particolarmente  favorevoli  per  gli
acquirenti sono regolate dalla presente legge.
  Nelle  vendite  di  cui  al  precedente  comma il riferimento nella
presentazione  della  vendita  o  nella  pubblicita', a fallimento, a
procedure  fallimentari  e simili, anche come termine di paragone, e'
vietato.
  Le  disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite
disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
  E'  vietata,  in  ogni  altra ipotesi, l'uso della dizione "vendite
fallimentari".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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