Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 803 del 02/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1980 n. 336)
Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.
Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese di personale, necessario ad assicurare il
funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli
stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n.
3036, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la
somma annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive
esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene
accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i
quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite
convenzioni.
1947
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