Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 804 del 02/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1980 n. 336)
Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.
Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del fondo di assistenza per i finanzieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale risulta
modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, e' sostituito dal
seguente:
"Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e
assistenziali e provvede:
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di
finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari
stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai
figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza
destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non
sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del
Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri
loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di
indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che
cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del
militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai
seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata
addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo
151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o
adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano
attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo,
nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi
e reparti del Corpo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO -
ANDREATTA
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