Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 81 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1980 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle societa' Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle societa' Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente l'aumento del
fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle societa' Chimica
del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre
dell'ENI, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Le iniziative industriali del settore fibre in corso di
realizzazione nei comuni di Ottana, Isili e Lula sono ammesse,
ancorche' non interamente compiute per effetto di deliberazioni del
CIPI, e anche in deroga alle disposizioni delle leggi per
l'industrializzazione del Mezzogiorno, ai contributi in conto
capitale previsti dai concessi pareri di conformita', in misura
corrispondente all'ammontare degli investimenti effettivamente
realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque non superiori a lire miliardi 37,6.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati sulla base di
dichiarazioni degli istituti finanziatori che certifichino lo stato
di avanzamento lavori da essi gia' riconosciuto ai fini
dell'erogazione dei mutui.
I contributi erogati in conto interessi sui finanziamenti gia
concessi dagli istituti di credito per le iniziative di cui al primo
comma sono mantenuti nell'importo massimo di lire miliardi 10, per
tutta la durata prevista dai contratti.
Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono mantenute anche in
caso di alienazione, in tutto o in parte, dei cespiti oggetto
dell'intervento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - LOMBARDINI
BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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