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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 815 del 27/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1980 n. 337)
Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.
Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in
conto terzi, con la concessione di contributi in conto interessi,
allo scopo di favorire:
a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui
alle lettere d), e), f), con esclusivo riferimento ai trasporti
specifici in conto terzi di determinate cose, distinti da una
particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, g), h), i)
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative
carrozzerie intercambiabili;
b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per
l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto delle merci in conto
terzi;
c) lo sviluppo del trasporto combinato;
d) gli investimenti immobiliari da realizzarsi allo interno dei
centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di
trasporto da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente
legge.
Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi di cui al comma
precedente devono essere di prima immatricolazione.
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