Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 826 del 11/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1980 n. 340)
Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile
1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.
Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo
comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
24.550 milioni.
Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione
delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a
lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n.
115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
