Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 85 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1980 n. 87)
Accertamenti di controllo delle conformita' ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.
Accertamenti di controllo delle conformita' ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro dei trasporti ha facolta' di sottoporre ad accertamenti
di controllo:
a) i motori, i veicoli a motore e loro rimorchi nonche' i
relativi dispositivi di equipaggiamento prodotti in serie, per i
quali abbia avuto luogo l'omologazione del tipo o l'approvazione a
norma degli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) i motori ed i veicoli omologati, anche parzialmente per uno o
piu' requisiti, secondo le disposizioni emanate in attuazione delle
direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee,
oppure secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e
nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo delle Nazioni
Unite, commissione economica per l'Europa, e recepite
nell'ordinamento giuridico italiano.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche
relativamente alle parti di veicoli e ai dispositivi di
equipaggiamento nonche' ai caschi protettivi per gli utenti di
veicoli a motore omologati ovvero approvati secondo le prescrizioni
menzionate alla lettera b) del comma medesimo.
Gli accertamenti possono essere compiuti sia sui prodotti ultimati,
situati nei depositi del costruttore e dichiarati idonei alla vendita
ovvero presso le sedi di vendita nel territorio nazionale, sia sui
prodotti in corso di fabbricazione nell'ambito dell'impianto di
costruzione qualora manchino idonei controlli di qualita', da
definire con i decreti di cui all'articolo 5 della presente legge.
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