Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 885 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1980 n. 354)
Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno,
gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979,
n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono
maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde.
Dal 1 gennaio 1980 la tabella degli stipendi allegata alla legge 6
febbraio 1979, n. 42, e' sostituita dalla tabella allegata alla
presente legge.
Dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della
legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dal 1 gennaio 1980 quelli previsti
dalla tabella allegata alla presente legge, comunque corrisposti ai
sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di
L. 93.132 mensili lorde.
Con la medesima decorrenza del 1 luglio 1979, la misura della
indennita' integrativa speciale spettante al personale ferroviario in
servizio, escluso quello delle qualifiche dirigenziali, e' ridotta di
L. 90.152 mensili.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con
riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione
dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi
aumenti.
Le maggiorazioni previste dal primo e dal terzo comma del presente
articolo si corrispondono in quanto si corrisponde lo stipendio e
sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare ed ogni altra
posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.
Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie,
sulla 13ª mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita'
di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo
indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
La detrazione prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge
31 luglio 1975, n. 364, non e' applicabile al personale ferroviario
in attivita' di servizio, compreso il personale dirigente, a
decorrere dal 1 gennaio 1980.
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