Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 905 del 18/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1981 n. 1)
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea
in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A
e B della presente legge e' riconosciuto il titolo di infermiere
professionale ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita'
professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze del titolo stesso
enunciate negli allegati A e B.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono
modificati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
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