Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 927 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 gennaio 1981 n. 4)
Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  integrazione  del  fondo  previsto  all'articolo  2  del  regio
decreto-legge  18  novembre  1926,  n. 2441, convertito nella legge 3
agosto  1928,  n.  1961,  e modificato dall'articolo 1 della legge 14
agosto  1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n.
93,  per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi
del  25  gennaio  1924,  istitutivo dell'Ufficio internazionale delle
epizoozie,  e'  autorizzato un contributo straordinario per una somma
pari  all'ammontare  di  franchi  francesi  232.854  per  gli impegni
finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato
Ufficio internazionale delle epizoozie.
  Per  l'anno  finanziario  1980  il contributo a favore del predetto
Ufficio  e'  stabilito  nel  controvalore in lire di franchi francesi
181.450.
 
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