Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 928 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 gennaio 1981 n. 4)
Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.
Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Concorsi a posti di personale direttivo
I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima
dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei
vincitori.
Le graduatorie dei concorsi hanno validita' per due anni
scolastici.
I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al
numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali
sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si
renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente
articolo si applicano anche ai concorsi gia' indetti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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