Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 928 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 gennaio 1981 n. 4)
Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               Concorsi a posti di personale direttivo

  I  concorsi  a  posti di personale direttivo di cui al capo III del
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n.  417,  sono  indetti  con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima
dell'inizio  dell'anno  scolastico  da cui decorreranno le nomine dei
vincitori.
  Le   graduatorie   dei   concorsi  hanno  validita'  per  due  anni
scolastici.
  I  posti  da  mettere  a  concorso sono determinati in relazione al
numero   dei  posti  che  si  prevede  siano  vacanti  e  disponibili
all'inizio  di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali
sono  da  effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si
renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  secondo  e terzo del presente
articolo  si  applicano  anche  ai concorsi gia' indetti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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