Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 94 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1980 n. 89)
Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'emanazione di una legge organica concernente la
ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui
all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata
dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere
concesso in misura non eccedente il 15 per cento del prezzo per i
lavori, iniziati successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie,
modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio,
manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati
motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso
dal ferro.
Il contributo di cui al comma precedente puo' essere elevato, in
via eccezionale, sino al 30 per cento per grandi lavori di
riparazione nonche' per modificazioni di particolare impegno e
difficolta' che non comportino comunque trasformazioni.
Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto
congruo dal Ministero della marina mercantile puo' essere concesso
anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi
di bandiera nazionale od estera.
Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a
struttura metallica, destinate ad attivita' industriali o di
ricerca che si svolgono in acque marittime.
I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di
cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che
sara' istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative
per l'industria delle costruzioni navali, per il periodo 1 gennaio
1979-31 dicembre 1980.
In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno
verra' comunque accordata la misura massima del contributo.
Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.
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