Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1 del 03/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1981 n. 3)
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  modificato
dall'articolo  1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito
dal seguente:
  "Articolo  4  -  (Composizione  della  sezione  disciplinare). - La
cognizione  dei  procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e'
attribuita  ad  una sezione disciplinare, composta di nove componenti
effettivi e di sei supplenti.
  I  componenti  effettivi  sono:  il  vicepresidente  del  Consiglio
superiore,  che  presiede  la  sezione,  due  componenti  eletti  dal
Parlamento,  di  cui  uno  presiede  la  sezione  in sostituzione del
vicepresidente,  due  magistrati  di  Corte di cassazione, di cui uno
dichiarato  idoneo  all'esercizio di funzioni direttive superiori, un
magistrato  di  corte  di  appello,  due magistrati di tribunale e un
altro magistrato scelto tra le varie categorie.
  I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione,
di  cui  uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive
superiori,  un  magistrato  di  corte  di  appello,  un magistrato di
tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.
  Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto;
gli   altri  componenti,  effettivi  e  supplenti,  sono  eletti  dal
Consiglio  superiore  tra  i  propri  membri. L'elezione ha luogo per
scrutinio  segreto,  a  maggioranza  dei  due terzi dei componenti il
Consiglio.  In  caso  di  parita'  di  voti tra gli appartenenti alla
stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
  Nell'elezione  dei  due  componenti supplenti tra quelli eletti dal
Parlamento  e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente
effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.
  Nell'ipotesi  in  cui  il  Presidente  del  Consiglio  superiore si
avvalga  della  facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta
escluso il vicepresidente.
  Le  funzioni  di  pubblico ministero presso la sezione disciplinare
sono   esercitate   dal  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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