Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1 del 03/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1981 n. 3)
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato
dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 4 - (Composizione della sezione disciplinare). - La
cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e'
attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti
effettivi e di sei supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio
superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal
Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del
vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno
dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un
magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un
altro magistrato scelto tra le varie categorie.
I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione,
di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive
superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di
tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto;
gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal
Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per
scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla
stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal
Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente
effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si
avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta
escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare
sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione".
1947
1948
1949
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