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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 113 del 30/03/1981 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1981 n. 93)
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Applicabilita'
Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle
forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il
cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,
sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da
aggiudicarsi:
1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi
compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con
esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di
Stato per i servizi telefonici;
3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle
comunita' montane;
4) da tutti gli altri enti pubblici;
Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le
province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva
competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente
legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di
sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e
beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di
principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea,
da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al
primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a
decorrere dal 1 gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
Ministero del tesoro.
Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo
comma:
a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere
rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore
cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il
termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici
mesi;
b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a
contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il
valore di stima della totalita' dei lotti.
Nessun progetto di fornitura puo' essere suddiviso allo scopo di
sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico,
nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario,
indipendentemente dal suo stato giuridico, e tenuto ad osservare, per
le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il
principio della non discriminazione in base alla nazionalita', nei
confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della
Comunita' economica europea.
Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via
temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a
quando non interverra' la relativa modifica della direttiva CEE n.
77/62 del 21 dicembre 1976.
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