Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 155 del 23/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1981 n. 114 suppl.)
Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Concorsi) 
 
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  entro  45  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  procede  alla
copertura dei posti vacanti negli organici  del  personale,  nonche',
nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui  al  primo
comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo  1975,  n.  70,  mediante
assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi  in  atto  o
conclusi da non oltre un anno alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e mediante concorsi  pubblici  da  bandirsi  entro  il
predetto termine di 45 giorni. 
  Ai   fini   dell'applicazione   del   primo   comma   dell'articolo
26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si  considera
altresi'  disponibile,  previa   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo  29  della
legge 20  marzo  1975,  n.  70,  per  la  revisione  delle  dotazioni
organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive  esigenze
funzionali, fino al quarantacinque per cento  dei  posti  di  cui  al
primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70. 
  I concorsi pubblici di cui al primo  comma  del  presente  articolo
sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in  base  a
concorsi su base provinciale puo' essere trasferito,  nel  corso  del
primo biennio dalla  data  di  assunzione,  soltanto  per  motivi  di
servizio. 
  Le prove di esame dei concorsi per  le  qualifiche  di  assistente,
archivista, dattilografo e commesso del  ruolo  amministrativo  e  di
assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere,
in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n.
70,  nella  soluzione  in  tempo  predeterminato  di  appositi  tests
bilanciati tendenti  ad  accertare  la  maturita'  dei  candidati  in
relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in  prove
pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto
puo'  anche  avvalersi  di  strutture  privatistiche  particolarmente
idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696. 
  Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e
collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo  5,
quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. 
  I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio  1980,  per  i  quali
alla data di entrata in vigore della presente legge siano  scaduti  i
termini per  la  presentazione  delle  domande  e  non  siano  ancora
iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle  disposizioni  di
cui al quarto e quinto comma del presente articolo. 
 
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