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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a
Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi
(disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la
promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei
lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.