Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 17 del 12/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1981 n. 45)
Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo presentera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un
nuovo  piano  poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale
da  definirsi  nell'ambito  della elaborazione del piano generale dei
trasporti.
  Il piano poliennale e' elaborato d'intesa con le regioni.
  L'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano
poliennale,  e' autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985,
ad  un  programma  integrativo di interventi per il riclassamento, il
potenziamento  e  l'ammodernamento delle linee e degli impianti della
rete,  nonche'  dei  mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di
12.450 miliardi di lire.
  Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui
ai  commi  precedenti  dovranno  essere  rispettati  i  criteri  e le
priorita'  stabilite  dalla  risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X
Commissione permanente della Camera dei deputati il 1 giugno 1978.
  Il programma integrativo ha lo scopo:
    a)  di  assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le
opere  e  le  forniture  gia'  previste  dai  precedenti programmi di
investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti
rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;
    b)   di   avviare   a   soluzione   i  piu'  impellenti  problemi
dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento
del  servizio  ed  all'aumento  di capacita' di trasporto nel settore
merci  e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore
regolarita'  della  circolazione  dei  treni  ed all'incremento della
produttivita';
    c)   di   superare  le  insufficienze  strutturali  che  limitano
l'integrazione  fra  le  linee  meridionali  ed insulari e quelle del
centro-nord,  eliminando  le strozzature dei trasporti ferroviari tra
il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;
    d)  di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica
delle  trasversali  appenniniche  e  delle  linee  di collegamento di
maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per
la  creazione  di  itinerari  alternativi, nonche' per un recupero di
efficienza sulla rete complementare e secondaria;
    e)  di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque
dall'inquinamento,  secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n.
319  e  della  legge  24  dicembre  1979,  n. 650, adeguando i propri
impianti  entro  il  termine  di un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi
di cui sopra;
    f)  di  potenziare  i  collegamenti  con  i porti e migliorare il
sistema  delle  linee relative ai valichi di confine anche allo scopo
di  adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord
Italia e l'Europa;
    g)  di  assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione
della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;
    h)  di  adeguare  il  parco del materiale rotabile e gli impianti
fissi  delle  stazioni,  le  navi-traghetto,  le rampe di accesso e i
porti  a  quanto  previsto  dagli  articoli  20  e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
    i) di avviare gli interventi piu' urgenti per la protezione della
rete  ferroviaria  nelle  zone soggette a dissesto idrogeologico, per
quanto  di  competenza  dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello
Stato,   nonche'   per  il  rinnovamento  degli  impianti  o  per  la
soppressione  dei  passaggi  a  livello  o per il miglioramento delle
relative condizioni di esercizio;
    l)  di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della
Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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