Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 12/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1981 n. 45)
Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.
Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo presentera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un
nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale
da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei
trasporti.
Il piano poliennale e' elaborato d'intesa con le regioni.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano
poliennale, e' autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985,
ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il
potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della
rete, nonche' dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di
12.450 miliardi di lire.
Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui
ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le
priorita' stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X
Commissione permanente della Camera dei deputati il 1 giugno 1978.
Il programma integrativo ha lo scopo:
a) di assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le
opere e le forniture gia' previste dai precedenti programmi di
investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti
rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;
b) di avviare a soluzione i piu' impellenti problemi
dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento
del servizio ed all'aumento di capacita' di trasporto nel settore
merci e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore
regolarita' della circolazione dei treni ed all'incremento della
produttivita';
c) di superare le insufficienze strutturali che limitano
l'integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del
centro-nord, eliminando le strozzature dei trasporti ferroviari tra
il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;
d) di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica
delle trasversali appenniniche e delle linee di collegamento di
maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per
la creazione di itinerari alternativi, nonche' per un recupero di
efficienza sulla rete complementare e secondaria;
e) di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque
dall'inquinamento, secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n.
319 e della legge 24 dicembre 1979, n. 650, adeguando i propri
impianti entro il termine di un triennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi
di cui sopra;
f) di potenziare i collegamenti con i porti e migliorare il
sistema delle linee relative ai valichi di confine anche allo scopo
di adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord
Italia e l'Europa;
g) di assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione
della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;
h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti
fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i
porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
i) di avviare gli interventi piu' urgenti per la protezione della
rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, per
quanto di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, nonche' per il rinnovamento degli impianti o per la
soppressione dei passaggi a livello o per il miglioramento delle
relative condizioni di esercizio;
l) di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della
Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.
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