Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 21 del 06/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1981 n. 47)
Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n.  663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n.  33,  e  modificato  con  il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268,
convertito  nella  legge  8  agosto  1980,  n. 439, e' sostituito dai
seguenti:
  "I  contratti  stipulati  dalle  pubbliche amministrazioni ai sensi
della  legge  1  giugno  1977,  n.  285,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  sono  prorogati  fino  all'espletamento degli esami di
idoneita' da parte delle stesse amministrazioni.
  Nel  periodo  di  proroga dei contratti i giovani saranno addetti a
tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica
professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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