Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 21 del 06/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1981 n. 47)
Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268,
convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, e' sostituito dai
seguenti:
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed
integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di
idoneita' da parte delle stesse amministrazioni.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a
tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica
professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione".
1947
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