Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 22 del 10/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1981 n. 47)
Disciplina delle scorte petrolifere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  di concessione per impianti di raffinazione e deposito
di  olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte
di  riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla
entrata   in  vigore  della  presente  legge  e,  successivamente,  a
mantenerle  in  misura  superiore a 100 giorni di consumo di prodotti
petroliferi,  con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi
globali nazionali dell'anno precedente.
  I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali
commerciali  sono  tenuti  ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per
cento  della  capacita'  del  deposito, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
  I  depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati
nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.
  A   tal   fine   per  deposito-satellite  si  intende  il  deposito
fisicamente  separato  dalla  raffineria,  ma  ad  essa collegato con
oleodotto,  in  funzione  esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia
per  l'approvvigionamento  delle  materie prime che per lo stoccaggio
dei prodotti.
  La  titolarita'  di  detto deposito-satellite deve appartenere allo
stesso  soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a
soggetto  facente  parte  del  gruppo  di appartenenza dell'anzidetto
concessionario.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce  annualmente  la  entita' delle scorte per gli impianti di
lavorazione  sulla  base  dei  consumi  dell'anno precedente e tenuto
conto  delle quantita' destinate a scorte negli impianti di deposito;
determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione,
tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.
  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
determina  le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende
autoproduttrici   e  delle  aziende  municipalizzate  produttrici  di
energia elettrica.
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito  il  Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in
ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.
  Ogni  violazione  degli  obblighi stabiliti dal primo e dal secondo
comma  del  presente  articolo  costituisce  reato,  ed e' punita con
l'ammenda,  nei  limiti  di cui allo articolo 26 del codice penale, o
con l'arresto fino a tre mesi; essa e' inoltre soggetta alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma pari a cinque volte il
valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, ferma restando
la   facolta'   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  di  procedere  alla sospensione o alla revoca della
concessione.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022