Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 26 del 17/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1981 n. 51)
Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.
Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge
22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali.
Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e'
dotato di personalita' giuridica privata. Esso ha sede presso il
Ministero della marina mercantile ed e' soggetto alla sua vigilanza.
Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto,
stabilisce le modalita' attraverso le quali si realizza il
collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la
allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.
Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede
in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo
assistenza sociale lavoratori portuali.
Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il
Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati,
negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo
gestione e Fondo assistenza.
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