Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 27 del 19/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1981 n. 52)
Provvidenze per il personale di magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  stipendi  del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2
aprile  1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980,
nella  misura  prevista  nelle  tabelle  annesse alla presente legge,
salvo  l'attribuzione  dell'indennita'  integrativa  speciale e delle
altre  competenze  previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici
dipendenti.
  Le  nuove  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della
presente  legge  hanno  effetto sui relativi aumenti periodici, sulla
tredicesima   mensilita',   sulla  indennita'  di  buonuscita,  sulla
determinazione  dell'equo  indennizzo  di  cui  all'articolo 68 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno
alimentare.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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