Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 286 del 28/05/1981 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1981)
Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale
e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro
a segno.
  L'iscrizione  e  la  frequenza  ad  una  sezione  di  tiro  a segno
nazionale  sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di
porto  d'armi  per  la caccia o per uso personale, per coloro che non
abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello
Stato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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