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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 308 del 03/06/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1981 n. 164)
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari
in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi
armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri,
gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di
custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima
classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi
militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per
causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che
comporti una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una
delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.
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