Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 308 del 03/06/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1981 n. 164)
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari
in  servizio  di  leva  o  i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi
armati  e  nei  Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri,
gli  allievi  della  guardia  di finanza, gli allievi del Corpo delle
guardie  di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di
custodia  e  del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima
classe  dell'Accademia  navale,  gli  allievi  delle scuole e collegi
militari,  i  militari  volontari  o trattenuti i quali subiscano per
causa  di  servizio  un evento dannoso che ne provochi la morte o che
comporti  una  menomazione  dell'integrita' fisica ascrivibile ad una
delle  categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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