Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 331 del 27/06/1981 (Pubblicata nella G. U del 30 giugno 1981 n. 177)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti
in  materia  di  assistenza  sanitaria, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

    all'articolo 4, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
    "Hanno  diritto  all'assistenza  di  cui  al  comma  precedente i
cittadini   internati  negli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  che
abbiano  ottenuto  la  revoca  della  misura  di  sicurezza  e che ne
facciano richiesta all'autorita' sanitaria competente";

    l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5. - All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nel  testo  integrato  dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Particolari,  motivate  deroghe,  possono  essere consentite, su
richiesta  delle  regioni,  con  decreto  del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale"";

    l'articolo 6 e' soppresso;

    l'articolo 8 e' soppresso;

    dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis.  - Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
le unita' sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli
sullo  stato  di  salute  dei soggetti aventi titolo alle prestazioni
economiche  di  malattia  e  di  maternita' attraverso convenzioni da
stipulare  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla  data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto sulla base di
appositi  schemi-tipo  elaborati  d'intesa tra l'INPS e le regioni ed
approvati con decreto del Ministro della sanita'.
  Art.  8-ter. - Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile
1981,  n.  155,  le  gestioni commissariali dei servizi di assistenza
sanitaria  dell'INPS  e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981
per  le  sole  attivita'  connesse  all'erogazione  delle prestazioni
termali.
  Per  l'esercizio  1981,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  22,  primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981,
n.  155,  gli  oneri  relativi  alle prestazioni di cui al precedente
comma  sono  a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale per la parte
relativa  alle  sole  prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci
dell'INPS  e  dell'INAIL  per  la  parte  relativa  alle  prestazioni
economiche  e  accessorie.  Il  versamento  al  bilancio  dello Stato
previsto  a  carico  dell'INPS  e  dell'INAIL dall'articolo 69, primo
comma,  lettera  b),  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e'
costituito  esclusivamente  dalle  somme  gia' destinate dai predetti
Istituti  per  l'anno  1980  all'erogazione  delle  sole  prestazioni
terapeutiche.
  Per  il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni
terapeutiche  si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste
per  l'anno  1979  dall'articolo  52,  quarto  comma,  della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
  Fino  alla  regolamentazione  della  materia,  l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  ad effettuare trattenute
dagli  avanzi  annuali  della  gestione  dell'assicurazione contro la
tubercolosi,  di  cui  all'articolo  69,  lettera  d), della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  per far fronte ai maggiori oneri, rispetto
alla  misura  del  contributo  previsto dalla lettera b) dello stesso
articolo  69,  derivanti  dall'erogazione  delle  prestazioni  di sua
competenza".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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