Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 344 del 01/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 7 luglio 1981 n. 184)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in
materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed
al personale navigante, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2:
al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria
presso il Ministero della sanita'" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso
il Ministero della sanita' di un contingente di 70 unita'"; e la
parola: "preferibilmente" e' soppressa;
dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al termine del periodo di utilizzazione il personale puo', a
domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio
di amministrazione del Ministero della sanita', nel ruolo speciale di
cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3";
conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso;
il quarto comma e' soppresso;
dopo il nono comma e' inserito il seguente:
"Alle spese di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923.
n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Per i
pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanita' si
applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO
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