Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 39 del 25/02/1981 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1981 n. 61)
Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo  di  tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, collocati in congedo su loro
richiesta  o  per  inosservanza  delle disposizioni sul matrimonio, i
quali  non  abbiano  superato  i trentacinque anni di eta' e siano in
possesso  degli  altri  requisiti  prescritti  per l'arruolamento nel
Corpo  delle  guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato
di celibe o vedovo senza prole.
  I  militari  coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si  trovino  nelle  condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
  Le  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  estese  agli appartenenti
all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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