Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 391 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255,
recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici
al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa
l'universita', con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale non docente delle universita', degli osservatori
astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere
universitarie in servizio alla data del 1 luglio 1979, in possesso
delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, puo' essere
inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente
superiore con le stesse modalita' previste nel suddetto articolo,
anziche' per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della
predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13
luglio 1980 e', a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal
quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza
ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica
intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione
dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno
effettuati con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1979 mentre
quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma,
della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima".
All'articolo 2, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo
4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono
equiparate a quella del personale amministrativo".
All'articolo 5, e' aggiunto il seguente comma:
"E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11
luglio 1980, n. 312".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1
febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero
beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio
contrattuale 1979-81, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale
non docente delle universita', compresi gli assistenti del ruolo ad
esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1 aprile 1979
per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi
livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza,
secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data
del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata sino
alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata
sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle
anzianita'.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del
precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981,
e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di
pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA -
LA MALFA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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