Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 392 del 24/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 luglio 1981 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281,
recante proroga degli incarichi del personale docente, educativo e
non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche
e delle istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"I docenti di educazione tecnica nominati a seguito del concorso
a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con
decreto ministeriale 5 maggio 1973, assegnati quali titolari con sede
definitiva in provincia diversa da quella di residenza, sono
utilizzati, a richiesta, per l'anno scolastico 1981-82, nella
provincia di residenza, a condizione che nella sede di titolarita'
sia possibile assegnare personale di ruolo a disposizione ovvero
personale non di ruolo da sistemare ai sensi del presente decreto";
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno scolastico 1981-82 non si da' luogo al conferimento
di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente, fatta
eccezione per i posti vacanti nelle scuole in lingua tedesca nella
provincia autonoma di Bolzano. Alla copertura delle cattedre e dei
posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al
conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno
scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e
delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo
1955, n. 160";
All'articolo 4, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"I posti debbono essere reperiti entro il 31 agosto. Dopo tale
data non sono consentite nuove procedure di reperimento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
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