Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 393 del 28/07/1981 (Pubblicata nella G. U del 29 luglio 1981 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249,
concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi
eccezionali, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Per il periodo che decorre dal 1 gennaio 1981 al 30
settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli
aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, e' determinato nelle misure fissate con decreto
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente
convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.
Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide,
ai fini della Indennita' di malattia, le comunicazioni sullo stato di
Inabilita' temporanea per malattia, fornite direttamente dai
lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalita'
fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
155.
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa
corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica
ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui
esercitano la loro attivita' professionale in forma indiretta, ai
medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro
rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le
interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma
diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO
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