Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 423 del 01/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1981 n. 216)
Interventi per l'agricoltura.
Interventi per l'agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la
concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano alle cooperative
vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto delle denunce di
produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la
durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti
con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte
alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini
da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva
e di mosti di uva concentrati.
Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non puo'
superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed
integrazioni, e i tassi agevolati minimi stabiliti ai termini
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o
quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382.
Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si
applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In
particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul
prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del fondo
interbancario di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della
legge 27 ottobre 1966, n. 910.
L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sara'
ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione di
cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
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