Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 433 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 8 agosto 1981 n. 217)
Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Proroga della vigente convenzione

  E'   autorizzata,   in   conformita'   alle  esigenze  del  sistema
informativo  del  Ministero  delle  finanze  e  con adeguamento delle
pattuizioni  relative  ai  corrispettivi  ed ai rimborsi di spese, la
proroga  per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai
sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30  gennaio  1976, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  27 marzo 1976, n. 60,
intendendosi  compreso  nell'oggetto  della  convenzione  predetta lo
svolgimento   di   elaborazioni  statistiche  e  di  analisi  fiscali
conformemente  alle  richieste  e  alle  direttive del Ministro delle
finanze.
  La  convenzione  di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse
modalita' della convenzione originaria.
  Si  osservano  le  disposizioni  contenute  nell'articolo 3, quinto
comma,  del  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n. 8, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute
negli  articoli  5,  commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19
luglio 1977, n. 412.
  La  commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n.
60,   ha   anche   il   compito  di  vigilare  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo.
 
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