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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno
finanziario 1980 relativa:
a) per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo
1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria
CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1980, di
una indennita' oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo
1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria
CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1 gennaio 1980,
delle misure dell'indennita' di rischio agli operatori subacquei del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.