Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 453 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle
d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.
616.
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative
statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a
quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto
delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione
Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il
disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196,
integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e'
data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni
amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attivita'
amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e
di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
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